Patenti

Patente AM

La Patente AM  si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni e consente di condurre :

  • ciclomotori di cilindrata fino a 50 cm3e con velocità massima di 45 km/h;
  • tricicli leggeri di cilindrata fino a 50 cm3e con velocità massima di 45 km/h;
  • quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg, cilindrata massima di 50 cm3e velocità massima di 45 km/h.

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • 3 foto formato tessera
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

Patente  A

La patente A può essere di tre tipi:

La patente A1, che si può conseguire a 16 anni d’età, serve per guidare i cosiddetti “motocicli leggeri”, ovvero:

  • motocicli di cilindrata fino a 125 cm3e potenza massima fino a 11 kw;
  • macchine agricole che non superano i limiti di massa e di sagoma dei motoveicoli, con velocità massima di 40 km/h, a condizione che non trasportino altre persone oltre il conducente;
  • tricicli e quadricicli per trasporto merci con massa a vuoto fino a 550 kg e potenza fino a 15 kw.

 

Il passaggio dalla A1 alla A2 non è automatico, occorre sostenere un ulteriore esame pratico di guida, su veicolo adeguato, per passare a una patente A di categoria superiore. L’esame di teoria sostenuto per la A1, è valido anche per la patente B.

La patente A2, che si può conseguire a 18 anni, serve per guidare motocicli di potenza limitata (fino a 25 kW di potenza e rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg). Dopo due anni dalla data di conseguimento questa patente perde le limitazioni, vale a dire che si possono poi guidare tutti i motocicli e di diritto si è titolari di una patente A3 senza limiti.

Con la patente A2 si possono guidare (per i primi due anni dal conseguimento):

  • motocicli di cilindrata fino a 25 kW di potenza o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg;

 

La patente A3 serve per guidare da subito tutti i tipi di motocicli, ma va sostenuta su una moto di elevata potenza e, con accesso diretto, non la si può conseguire prima di avere compiuto 21 anni. Se invece si ha già la A2 si deve semplicemente aspettare 2 anni perché in automatico si abbia poi la A3 senza limiti (accesso graduale).

Con la patente A3 si possono guidare:

  • motocicli di qualsiasi tipo;

 

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • 3 foto formato tessera
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

 

Patente B

La patente di categoria "B" si può conseguire a 18 anni e permette di condurre:

  • autoveicoli, fino a nove posti compreso il conducente, di massa complessiva fino a 3,5 t;
  • motocicli di 125cc fino a 11 kW di potenza (solo su territorio nazionale);
  • macchine agricole, anche se eccezionali;
  • macchine operatrici, purché non eccezionali;
  • trainare rimorchi leggeri, fino a 750 kg, o pesanti purché a pieno carico non eccedano il peso della motrice a vuoto e la somma dei due veicoli non superi le 3,5 t.

A chi ha fatto domanda per sostenere gli esami l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ( "Foglio Rosa") viene rilasciata solo dopo il superamento della prova di teoria che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Al superamento della prova di teoria verrà rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida altri 6 mesi.

Per poter sostenere l’esame pratico il candidato dovrà effettuare almeno sei ore di esercitazioni di guida in autostrada, strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un’autoscuola.

Il titolare di patente di categoria "A", che intende conseguire la categoria "B", attualmente non deve sostenere l'esame teorico, pertanto accede direttamente all'esame di guida.

Si ricorda che per i primi tre anni dal conseguimento della categoria "B", in qualità di neopatentati non è consentito superare la velocità di 100 Km/h in autostrada e di 90 Km/h nelle strade extraurbane principali.

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • 3 foto formato tessera
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

Patente C

Può conseguire la patente C il candidato che ha compiuto il 21 anno di età già titolare di patente B

Si possono condurre:

  • autoveicolidestinati al trasporto di cose - merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5t, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 Kg).  Se il conducente non ha compiuto i 21 anni di età: di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7.5 t, oppure con massa superiore purché il conducente sia in possesso di certificato di abilitazione professionaleCQC (frequentando un corso ordinario di 280 ore).
  • macchine operatrici

 

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • 3 foto formato tessera
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

 

Patente D

Può conseguire la patente D il candidato che ha compiuto il ventunesimo  anno di età già titolare di patente B

Si possono condurre:

  • tutti i veicoli conducibili con la patente C(escluse le patenti D ottenute con foglio rosa successivo al 30/09/2004)
  • autoveicoli destinati al trasporto di persone (autobus) con più di otto persone (escluso il conducente), anche se trainanti un rimorchio leggero (fino  a 750 Kg) ad uso PRIVATO  (per la conduzione di veicoli adibiti al trasporto di persone ad uso pubblico conducibili con la patente D occorre conseguire il CQC persone.

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • 3 foto formato tessera
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

Patente E

E’ un’estensione delle patenti B, C e D che permette il traino di rimorchi non leggeri ai veicoli per i quali si è ottenuta l’abilitazione di guida.

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • 3 foto formato tessera
  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

 

CQC

 

Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie CCED e DE.

Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:

  • la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
  • ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
  • sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  • utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
  • utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
  • che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:

  • assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
  • di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.

 

La CQC è rilasciata, subordinatamente al superamento dell’esame di idoneità  e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale  ai conducenti:

  • residenti in Italia,
  • cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano.

Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti devono:

  • essere titolarialmeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone;
  • aver compiuto
    - 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore ((tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice  “107” che perde di valore al compimento dei 23 anni di età);
    - 23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE :

  • carta d'identità
  • codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
  • certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario o medico dell' autoscuola
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

Guida Accompagnata

La Guida Accompagnata è un percorso didattico che inizia in Autoscuola, dove il candidato deve effettuare un programma obbligatorio dalla durata di 10 ore di guida con istruttore abilitato ed autorizzato.

Il programma prevede 4 ore di guida in autostrada o su strade extraurbane e 2 ore di guida in condizioni di visibilità notturna.

Al termine delle 10 ore di guida, l’autoscuola dovrà rilasciare la relativa autorizzazione.

Al compimento del diciottesimo anno, il candidato potrà richiedere il foglio rosa per il conseguimento della patente B e non avrà più l’obbligo di aspettare un mese prima di effettuare l’esame pratico.

Può accedere alla guida accompagnata chi:

  • ha compiuto 17 anni
  • è in possesso della patente A1 non scaduta di validità e che sulla stessa non gravino provvedimenti ostativi alla guida
  • ha frequentato il corso di formazione presso un'autoscuola.

Potranno esercitarsi su veicoli

  • di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, niente rimorchio, e inoltre, come per i neopatentati, potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55kW/ton e potenza massima pari a 70kW;
  • devono esporre, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole "GA" (acronimo di "Guida Accompagnata"),di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard specificate nel decreto;
  • A bordo, durante l'esercitazione di guida, non possono esserci altri passeggeri oltre all'accompagnatore;
  • Guidare con il foglio rosa in autostrada

Il minore, già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, dovrà presentare istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento dei 18 anni e non avrà più l’obbligo di aspettare un mese prima di effettuare l’esame pratico.

 

L'ACCOMPAGNATORE DESIGNATO del ragazzo minorenne durante la guida (successiva alla formazione propedeutica in autoscuola) dovrà:

  • essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore (con esclusione di quelle speciali) da almeno dieci anni - anche se titolare di patente superiore;
  • rilasciate anche da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché' riconosciuta da non meno di cinque anni.
  • un’età non superiore a sessantaanni
  • non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni
  • un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca
  • possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori (E' fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati)

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:

  • patente A1
  • codice fiscale
  • permesso di soggiorno in originale per i cittadini non comunitari

 

Rinnovo Patente

La patente di guida ha una scadenza nel tempo, indicata sul documento stesso, stabilita  in relazione:

  • alla categoria;
  • all'età del titolare;
  • in un periodo limitato stabilito dalla Commissione Medica Locale.

 

La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i Trasporti a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato.

A seguito della visita medica prevista ed in  relazione all'esito della stessa potrà verificarsi inoltre il:

  • rinnovo della patente per un periodo più limitato (per decisione della Commissione Medica);
  • declassamento della patente (riduzione dei requisiti);
  • sospensione (perdita temporanea dei requisiti);
  • revoca (perdita permanente dei requisiti);
  • revisione della patente;
  • eliminazione obbligo lenti

 

Con la patente scaduta,

  • non è possibile condurre alcun veicolo a motore;
  • si può ottenere un permesso provvisorio- se nonostante la richiesta di prenotazione presso la Commissione Medica Locale, si è in attesa di sottoporsi alla visita prevista ma il documento e' nel frattempo scaduto.
  • superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente.

 

Il rinnovo si effettua presso le sedi dell’autoscuola dove è presente l’ufficiale sanitario autorizzato sostenendo una visita medica; è necessaria la prenotazione

Documenti necessari:

  • patente di guida
  • codice fiscale

 

 

Rinnovo CQC

 

I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione periodica di 35 ore.

Il corso per il rinnovo della CQC può essere effettuato :

  • a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenzadi validità della CQC: in tale caso si possono continuare a guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose;
  • dopo la scadenza della CQC ma entro due anni: in tale caso dopo la scadenza del documento non si possono guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose fino all’avvenuto rinnovo;
  • oltre due anni dalla scadenza: in tale caso, occorre anche sostenere l'esameed è preclusa la guida professionale di veicoli per trasporto di persone o cose dalla data di scadenza della CQC fino alla data di superamento dell'esame.

 

La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento di 68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D .

La validità della nuova CQC decorre :

- dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta se il corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza ;

- dalla data di rilascio di attestato di fine corso, se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC. In questo caso è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale di cose o persone;

- dalla data di superamento dell’esame, per la CQC scaduta da oltre due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.

I titolari di CQC, valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per IL RINNOVO CQC (abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto) è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica necessario al rinnovo per l'altra tipologia.

I corsi per il rinnovo della CQC vengono effettuati nella nostra sede, negli orari più confacenti alle esigenze dei clienti.

 

DOCUMENTI NECESSARI

  • CQC
  • Patente di guida
  • Codice fiscale